Dimensioni Minime Bagno: Normativa e Regolamenti

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In questo Libro delle Idee ci occuperemo del bagno e in particolare delle misure minime che un bagno deve possedere per essere a norma. Perché è vero che architetti ed esperti nella programmazione dei bagni cercheranno di trovare le migliori soluzioni possibili dato lo spazio a disposizione, ma è anche vero che il bagno, essendo un ambiente della casa cone esigenze e caratteristiche tecniche speciali rispetto agli altri ambienti, deve seguire una serie di parametri precisi e unici.

Questi parametri sono raccolti in una normativa, il Decreto del Ministero della Sanità del 5 luglio 1975 dedicato a rettificare e regolare, a livello nazionale, le questioni relative alle misure e alle altezze minime del bagno, alle sue caratteristiche minime da un punto di vista legale in termini di requisiti igienico sanitari.

Oltre a questo importante strumento legislativo, poi, le questioni legate alle misure minime per un bagno a norma sono regolate a livello locale dai Regolamenti Edilizi emanati da ogni singolo Comune e regolare le questioni legate alle misure, ai materiali, alla costruzione degli edifici e in particolare di quelli destinati a usi abitativi.

E se queste norme si occupano direttamente di stabilire quali siano le misure minime e massime per un bagno a norma, non si occupano però delle distanze che dovrebbero separare i vari elementi del bagno, della loro posizione e ingombri perché la fruizione del bagno sia sicura ed efficace. Queste si ritrovano in un'altra normativa nazionale, il D.M. 236/89 che si occupa delle questioni legate all'accessibilità degli spazi interni dell'edilizia residenziale privata.

Come vedremo, l'insieme di queste indicazioni contribuiscono a definire le misure per un bagno a norma: vediamole insieme. Seguiteci!

1. Le normative per il bagno

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La normativa nazionale che regola le questioni legate all'ambiente del bagno, il Decreto Ministeriale del 5 luglio 1975, come detto, indica alcune delle misure minime da rispettare nella progettazione e costruzione della casa, ma non le misure per il bagno, che possono variare in base alle indicazioni dei Regolamenti Edilizi comunali.

  • La normativa, all'articolo 7, ricorda invece come il bagno debba essere dotato di un'apertura verso l'esterno per il ricambio dell'aria oppure di impianti per la ventilazione e l'aspirazione meccanica. Per quanto riguarda le misure minime e massime, quindi, si deve fare riferimento ai Regolamenti Edilizi dei singoli comuni.

Per fare un esempio, il Comune di Milano, nel testo del Regolamento Edilizio approvato nel lugli del 1999 e attualmente in vigore, prevede che il il primo o unico bagno della casa debba avere una superficie minima di 3,5 metri quadrati e, se la casa è più ampia di 70 metri quadrati, il bagno dovrà avere un lato corto di 170 cm.

2. Misure per il bagno a norma

Come detto, il Decreto del ministero della Sanità del 5 luglio 1975 stabilisce la presenza di alcuni elementi indispensabili nella stanza da bagno. Si tratta in particolare dei sanitari, dal water al lavandino, al bidet e poi alla vasca da bagno o la doccia.

In termini di misure minime per un bagno a norma nel caso si stia programmando la costruzione o la ristrutturazione del bagno, sarà bene rivolgersi agli uffici tecnici comunali per sapere con precisione quali siano le norme locali da rispettare. In alcuni casi, potrebbero essere infatti molto restrittive, in altri addirittura inesistenti.

Particolare attenzione si dovrà prestare al caso del secondo bagno dell'abitazione, le cui misure possono essere regolate in maniera speciale. Per fare un esempio, rimaniamo sul Comune di Milano che per il secondo bagno prevede una superficie minima di 2 metri quadrati, contro i 3,5 previsti per il primo bagno come detto. 

3. Misure per l'accessibilità

Oltre alle misure minime in termini di superfici però, esistono ancora altre distanze che sarà bene da rispettare nella progettazione dell'ambiente del bagno. Per esempio, tra i vasi dovranno intercorrere almeno 20 cm, così come tra gli stessi vasi e le eventuali pareti laterali. Mentre tra il WC e una parete laterale questa misura scende a 15 cm.

Per ogni elemento del bagno, poi, esistono delle misure che è consigliabile mantenere per favorire l'accessibilità e la funzionalità dell'uso. Di fronte a ogni elemento indispensabile nel bagno, per esempio, dovrebbe esserci uno spazio di almeno 55 cm. Per il lavabo, invece, saranno sufficienti già 20 cm.

4. Rapporti aeroilluminanti per il bagno

Le normative nazionali richiamate prevedono che in tutti gli ambienti delle abitazioni dovranno esserci delle fonti di illuminazione naturale adeguati allo spazio. Nel caso del bagno, però, perché sarebbe necessaria anche la presenza di un'apertura verso l'esterno per il ricambio dell'aria. 

Questo aspetto dei cosiddetti rapporti aeroilluminanti è normalmente curato in particolare dai Regolamenti Edilizi comunali. Per fare un esempio ricorriamo ancora al caso di Milano, i cui Regolamento determina una serie di misure minime anche in questo caso.

Nel caso del bagno, per esempio, almeno uno dovrà essere dotato di una finestra apribile che abbia una superficie minima di 0,5 metri quadrati, come fonte di illuminazione naturale e di ricambio dell'aria. Per le case sino ai 70 mq con una sola camera da letto, o di case con almeno un altro bagno, si potrà invece usufruire di impianti di aerazione meccanica.

5. Altezza minima per il bagno a norma

Per quanto riguarda le misure minime per un bagno a norma, il caso dell'altezza è regolato dalla stessa normativa nazionale. Per tutti gli altri ambienti della casa l'altezza minima richiesta è di 270 centimetri, con l'eccezione appunto del bagno, ma anche di corridoi, disimpegni e ripostigli.

Per questi ambienti, a iniziare da quello del bagno, l'altezza minima per uno spazio a norma è di 240 centimetri. Per questa ragione, se una casa è invece caratterizzata da soffitti molto alti, nell'ambiente del bagno sarà possibile ricavare dei vani ripostiglio, o dei controsoffitti per il passaggio di tubature e impianti, purché sia rispettata l'altezza minima di 240 cm indicata.

6. Sicurezza del bagno

Per quanto riguarda la sicurezza del bagno, vista la contemporanea presenza in questo ambiente di impianti come quello idrico e quello elettrico, esistono delle normative dedicate che stabiliscono i parametri da rispettare per evitare problemi. Si tratta di norme come quella CEI 64-8 che individua nell'ambiente del bagno, in base alla pericolosità, quattro zone di pericolo.

Queste aree di pericolo vanno dalla zona 0, individuata nei volumi interni della vasca da bagno o del piatto della doccia, che rappresenta per l'elettricità, vista la continua presenza di acqua la zona potenzialmente più pericolosa, sino alla zona 3 che individua le zone più lontane, sino a 240 cm, da vasche e piatti doccia.

La progettazione degli impianti dovrà tenere conto di queste zone di pericolo, in modo che le interazioni tra la presenza di acqua e quella della corrente elettrica siano attentamente considerate, in modo da evitare contatti e la possibilità di corto circuiti o pericoli per gli abitanti della casa.

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Conclusioni: dimensioni minime bagno

Come abbiamo visto, le dimensioni minime bagno sono regolate da normative precise a livello nazionale e si articolano nei Regolamenti edilizi comunali, che quindi variano da comune a comune tenendo conto della situazione particolare. La progettazione dei bagni, quindi, non può prescindere dalla conoscenza delle misure minime per il bagno indicate in questi regolamenti. Le dimensioni minime del bagno sono quindi definite sia in termini di misure minime per le superfici, che in termini di altezza, che per quanto riguarda la presenza e le dimensioni dei rapporti aeroilluminanti, e quindi di finestre e porte finestre, rapporti che valgono in particolare nel caso della definizione delle dimensioni dei bagni pubblici, cioè di quelli che si trovano in locali commerciali. Per queste ragioni, come abbiamo visto, è necessario sempre rivolgersi a dei professionisti qualificati e in grado di seguire ogni aspetto della progettazione sia da un punto di vista burocratico che architettonico.



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